48° DISTRETTO SCOLASTICO - GALLIPOLI
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
AMERIGO VESPUCCI
(COMMERCIALE – NAUTICO – TURISTICO)
73014 GALLIPOLI - Via S.P. per Sannicola Tel. 0833 272687 Fax. 0833 272621
- Via Della Provvidenza Tel e fax 0833 273442
E-Mail :
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Cod. Fis. 82001550753
STATUTO(art.4 L.15/6/1931 n.889 e D.P.R. 24.06.98 n°249)
REGOLAMENTO INTERNO
PARTE I - FINALITA' ED ORDINAMENTO
Art.1 - COSTITUZIONE E FINALITA’
1. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli, che di seguito sarà chiamato Istituto, è stato istituito con D.P.R. n. 1185 del 21/2/72 e decreto di aggregazione del Provveditore agli Studi di Lecce, prot. n.3329/C24 Gab. del 29.07.98. Il suo funzionamento è regolato dalle disposizioni legislative vigenti e da quelle del proprio Statuto.
2. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli ha per fine precipuo l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica, la preparazione e la formazione all’esercizio di funzioni tecniche ed amministrative nonché di alcune professioni con attività di formazione pre e post-diploma.
3. Esso può assumere qualunque iniziativa, funzionale a promuovere l’efficacia del sistema scolastico, la qualità dell’offerta formativa e lo sviluppo delle professionalità del personale e degli allievi, o finalizzata alla ricerca di nuove metodologie e ad attivare processi di innovazione.
4. L’Istituto d’Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli offre consulenza, strutture e prestazione di servizi; attua e promuove progetti aperti al territorio direttamente o mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati.
5. All’Istituto sono annessi, a seconda delle necessità, gabinetti scientifici, laboratori, officine, reparti di lavorazione e aziende con specifiche finalità. In particolare all’Istituto sono annesse una Sezione Vela ed una Sezione Formazione Professionale per le quali potrà essere previsto uno specifico più dettagliato Statuto.
6.All’ Istituto è preposto un Dirigente Scolastico, che svolge le funzioni previste dall'articolo 396 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di Istruzione (D.L. n. 297 del 16/4/1994) d’ora in avanti indicato con la sola sigla T.U..
Art.2 - PERSONALITA’ GIURIDICA
L’Istituto d’Istruzione Superiore “Amerigo Vespucci” di Gallipoli è riconosciuto come Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme vigenti e quelle indicate nel presente Statuto.
Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dalla Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, salve le competenze proprie di quest’ultimo.
PARTE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORGANI COLLEGIALI E ASSEMBLEE
Art.3 - CONSIGLIO DI CLASSE
1. Il Consiglio di Classe negli Istituti di istruzione secondaria è composto dai docenti di ogni singola classe. Fanno parte del Consiglio di Classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di Classe:
a) due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
b) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Del Consiglio di Classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite al Tutor ai sensi dell’art.18 del Regolamento Interno.
5. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
6. I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure dal Tutor della classe; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277 del T. U. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal detto T.U., dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
Art. 4 - COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi dell’Istituto.
2. Il Collegio dei Docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e i criteri per l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti del citato T.U.;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto;
h) elegge, in numero di uno fino a 200 alunni, di due fino a 500 alunni, di tre fino a 900 alunni, e di quattro con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; uno degli eletti sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.
i) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
m) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte dell’Organo di Garanzia;
n) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al Dirigente Scolastico parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.
4. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal C.C.N.L. in vigore, ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. In seno al Collegio Docenti, oltre ai Dipartimenti costituiti dai Gruppi Disciplinari, sono individuati i seguenti dipartimenti, le cui delibere hanno valenza di delibera del Collegio: Dipartimento Formazione Professionale, Dipartimento Monitoraggio Valutazione POF – Qualita’.
Il Dipartimento Formazione Professionale costituito da n.10 docenti, oltre il D.S., avrà competenza in materia di formazione e offerta formativa agli alunni in merito a tutte le attività che non rientrano nel curricolare.
Il Dipartimento Monitoraggio Valutazione POF – Qualità costituito da n. 6 docenti, oltre il D.S., avrà competenza in materia di Piano dell’Offerta Formativa sia in relazione alla struttura del Piano che al monitoraggio e alla valutazione dell’Offerta nonché alla valutazione della Qualità del Sistema Scolastico.(delibera n.1 del 06.12.04)
7. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Art.5 - CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
1. Il Consiglio di Istituto, con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito dal Dirigente Scolastico e 13 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli alunni, 3 degli alunni; con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito dal Dirigente Scolastico e da 18 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni e 4 degli alunni.
2. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'art.10 del T.U.
3. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti dagli studenti dell'Istituto.
4.Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.
5. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice Presidente.
6. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da: un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e un allievo. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
7. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
8. I Consigli di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
9. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.
Art.6 – ORGANO DI GARANZIA
1. L’Organo di Garanzia è costituito:
* da tre docenti eletti dal Collegio dei Docenti;
* da un numero di alunni pari al numero delle sedi, eletti dal Comitato Studentesco;
* dal Dirigente Scolastico che assume le funzioni di Presidente.
2. Oltre ai ricorsi, ammessi da parte degli studenti all’Organo di Garanzia, contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 art.5 del D.P.R. 249/98, rientrano nelle competenze dello stesso Organo le decisioni sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento per lo Statuto degli Studenti.
3. L'Organo di Garanzia controlla periodicamente la corretta compilazione delle schede di Rilievo assenze del giorno e dati per riduzione e incremento punteggio graduatoria di merito del giorno precedente, di cui al comma 4 dell'art.18 del Regolamento Interno.
L'Organo di Garanzia si riunisce mensilmente, da ottobre a maggio, secondo il calendario stilato dal Presidente, salvo convocazioni straordinarie richieste dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse.
Art.7 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA
1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione dello Statuto e del Regolamento Interno dell'Istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell'articolo 42 del T.U.;
b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d) criteri generali per la programmazione educativa;
e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.
4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art.276 e seguenti del T.U.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art.94 del T.U.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al C.S.A. e al Consiglio Scolastico Provinciale.
10. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
11. La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'art.4 del T.U. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di Classe.
12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al C.S.A. che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale competente.
Art.8 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
1. E' istituito il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che l’Istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
3. I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno.
4. La valutazione del servizio di cui all'art.448 del T.U. ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente Scolastico.
5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato.
6. Il Comitato dura in carica un anno scolastico.
7. Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro del Comitato stesso.
8. Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli artt.440 e 501 del T.U. in materia di anno di formazione del personale docente dell’Istituto e di riabilitazione del personale docente.
Art.9 - DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. Gli studenti dell’Istituto e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art.10 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE
1. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe e di Istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
4. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato Studentesco di Istituto.
5. Il Comitato Studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
7. Le assemblee di classe si svolgeranno durante i previsti moduli di "attività studentesca" e nei limiti di un modulo settimanale.
8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. Durante l’assemblea di classe il docente impegnato nel relativo modulo è tenuto ad assistere gli alunni nei loro lavori.
Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
1. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
2. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
4. Il comitato studentesco, se costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art.12 - ASSEMBLEE DEI GENITORI
1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Preside.
4. Nel caso previsto dal precedente comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento o duecento genitori a seconda che la popolazione scolastica sia inferiore o superiore a 500 alunni.
5. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'Istituto.
Art.13 - CATEGORIE DI ELEGGIBILI NEI SINGOLI ORGANI COLLEGIALI
1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.
2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.
3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti. Sono eleggibili tutti gli studenti ad eccezione di coloro che nell’anno precedente hanno riportato un votazione in condotta inferiore ad 8.
Art.14 - ELEZIONI
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.
2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.
3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione
4. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste né può presentarne alcuna.
5. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.
6. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.
7. Il voto è personale, libero e segreto.
Art.15 - SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
1. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:
a) la formazione, a cura della scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
b) l'istituzione di una commissione elettorale con la partecipazione di persone facenti
parte di tutte le categorie degli elettori;
c) la costituzione dei seggi con la nomina dei Presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
f) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola ;
g) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
h) la proclamazione degli eletti;
i) la convocazione dell'organo;
l) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.
2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.
3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.
Art.16 - SURROGA DEI MEMBRI CESSATI
1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.
2. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.
Art. 17 - COSTITUZIONE DEGLI ORGANI E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI
1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
2. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Art. 18 - DECADENZA
1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'art.35 del T.U.
PARTE III - ORGANI DI CONTROLLO - DISPOSIZIONI FINALI
Art.19 - VIGILANZA
1. Il Provveditore agli Studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e il conto consuntivo.
2. Il Provveditore agli Studi procede all'approvazione del bilancio preventivo sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio Scolastico Provinciale.
3. Il C.S.A. vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali d'Istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.
4. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio di Istituto il C.S.A., sentito il Consiglio Scolastico Provinciale, procede allo scioglimento del Consiglio .
Art.20 - REVISORI DEI CONTI
1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 dell’art.28 del T.U. è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione e l'altro dal Ministero del Tesoro.
2. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.
3. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore dell’Istituto possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
Art.21 - SOPPRESSIONE
In caso di soppressione il patrimonio e le dotazioni dell’Istituto sono destinati all’incremento degli Istituti d’istruzione tecnica secondaria esistenti, all’istituzione di nuovi o altrimenti utilizzato per i fini dell’Istruzione tecnica.
Art.22 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI VIGENTI
Quanto previsto nel presente Statuto è in sintonia con le disposizioni legislative e le circolari ministeriali vigenti. In caso di contrasto presente o futuro si farà riferimento alle norme di legge.
ALLEGATO
Regolamento interno per il funzionamento dell’Istituto.
Art. 1 - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta.
Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Nel caso che i lavori non siano terminati all’orario prefissato, il Presidente, sentito il parere vincolante dell’assemblea, può prorogarli o aggiornarli a nuova seduta, con la sola eccezione del Consiglio di classe in seduta valutativa che, una volta iniziato, deve essere portato comunque a compimento.
Art. 2 - Programmazione delle attività degli organi collegiali.
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 3 - Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali.
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo collegiale.
Art. 4 - Elezioni contemporanee di organi di durata annuale.
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Art. 5 - Convocazione del Consiglio di Classe.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico in via ordinaria, almeno tre volte l’anno (al momento dell’insediamento e non oltre 45 gg. dopo la chiusura dei trimestri o quadrimestri).
Art. 6 - Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di Classe.
Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall'art. 3 del presente Regolamento.
Art. 7 - Convocazione del Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.
Art. 8 - Programmazione e coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti.
Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni dei precedenti artt.2 e 3.
Spetta al Collegio dei Docenti di realizzare un’opera di propulsione e coordinamento di tutta l’attività didattica; in particolare di avanzare proposte e deliberare in particolare circa :
- la formulazione e la modifica, anche in corso d’anno, del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), degli aspetti formativi, didattici e pedagogici (iniziative di sperimentazione; dei criteri per formazione delle classi ; dell’orario di servizio dei Docenti e dell’assegnazione dei Docenti alle classi , ecc.) ;
- le attività para ed extra scolastiche.
Il Collegio dei Docenti può articolarsi, qualora lo ritenga opportuno, in Commissioni, Dipartimenti, gruppi di lavoro, ecc. Si definiscono per l’anno scolastico in corso:
1) Commissioni permanenti organizzate in più gruppi di lavoro :
* Attività Culturali: la Commissione si occupa di attività culturali ed integrative, rapporti con istituzioni culturali e scolastiche anche di ordine e grado diverso, con enti locali, e con altri soggetti pubblici e privati al fine di arricchire e valorizzare lo sviluppo umano, civile e professionale dei giovani. Iniziative per conoscere le risorse e le opportunità presenti nel territorio;
* Successo formativo: la Commissione si occupa del Centro di Informazione e Consulenza, Educazione alla Salute, Educazione alla legalità ed Educazione Stradale, prevenzione e contenimento del disagio giovanile e della dispersione scolastica, orientamento scolastico, accoglienza e continuità nel passaggio dalla scuola media di I grado alla scuola media di II grado;
* Ricerca Operativa: la Commissione si occupa della elaborazione del P.O.F. sulla base delle linee generali indicate dal Consiglio di Istituto, dell’aggiornamento culturale dei docenti, di nuove tecnologie didattiche e progettazione degli interventi formativi, dell’aggiornamento del regolamento di Istituto, dell’acquisizione di documentazione e valutazione dei processi e dei risultati formativi in relazione agli obiettivi da raggiungere e delle iniziative di sperimentazione;
* Orientamento Professionale: la Commissione si occupa di orientamento professionale e rapporti con il mondo del lavoro, stages di lavoro presso aziende, viaggi di istruzione, raccordi internazionali e scambi con l’estero
2) Consigli per discipline affini:
* dipartimenti disciplinari con funzioni tecniche specifiche e di miglioramento delle qualità dell’insegnamento-apprendimento da realizzare attraverso la programmazione sistematica dell’attività didattica, la verifica periodica dell’attività e dei problemi evidenziati, l’autotutoring.
Art. 9 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente C.S.A., è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art. 10 - Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio di Istituto.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico che procede alla elezione, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, del Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art. 11 - Convocazione del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
La partecipazione alle riunioni, per i componenti elettivi, non è obbligatoria, ma l’ingiustificata assenza per 3 sedute consecutive comporta l’automatica decadenza.
Si precisa che la giustificazione, a pena di nullità, deve pervenire in Istituto, non oltre il 15° giorno dalla data dell'avviso della riunione.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
La verbalizzazione sarà effettuata, in via permanente, da un componente del Consiglio d’Istituto designato dal Presidente e, in caso di impossibilità, da un componente designato tra i presenti con esclusione di alunni e genitori.
Nella verbalizzazione saranno riportati, a richiesta, sinteticamente, gli interventi dei componenti con tassativa esclusione delle valutazioni su persone.
Tutte le votazioni sono a scrutinio palese, fatte salve quelle riguardanti persone. E’ possibile chiedere la votazione a scrutinio segreto purché ciò sia deliberato da almeno due terzi dei presenti.
Prima dell’inizio delle lezioni, il Consiglio provvede a formulare i criteri e proposte per il successivo anno scolastico, circa :
- l’orario di servizio e l’adeguamento dello stesso alle condizioni socio - ambientali della zona geografica di pertinenza cui l’Istituto fa riferimento ;
- il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), per ciò che riguarda gli aspetti finanziari ed organizzativi generali (formazione delle classi ; assegnazione dei docenti alle classi). Sarà possibile modificare lo stesso, anche in corso d’anno, per far fronte ad eventuali esigenze sopravvenute ;
Il Consiglio d’Istituto ha potere di delegare parte dei suoi compiti ad apposite commissioni di sua emanazione e per le quali stabilisce le materie di competenza e i limiti di potere.
Art. 12 - Relazione annuale.
La relazione annuale del Consiglio di Istituto all’U.S.P. e al Consiglio Scolastico Provinciale prevista dall'art. 6, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 416, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre, e comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Dirigente U.S.P. e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione, dal Dirigente Scolastico.
Art. 13 - Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 461 deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene, di massima, entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria d’Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Preside dal segretario del Consiglio; il Preside ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 14 - Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, su richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 15 - Assemblee degli studenti.
Le assemblee di classe e di Istituto vanno richieste rispettivamente con almeno 3 o 7 giorni di anticipo sulla data del loro svolgimento.
L’assemblea di classe, pur se svolta nei moduli riservati alle “attività studentesche”, deve essere sempre richiesta al Dirigente Scolastico, nei termini suddetti, onde ottenere l’autorizzazione allo svolgimento.
I rappresentanti di classe, per le assemblee di classe, fungeranno da coordinatore e segretario e per le assemblee d’Istituto si occuperanno del servizio d’ordine garantendo il regolare svolgimento dei lavori e risponderanno in prima persona di eventuali disordini o danneggiamenti arrecati da allievi appartenenti alla propria classe. Per assicurare la sorveglianza durante le assemblee di classe saranno comunque presenti i docenti tutor. In caso di disordini o danneggiamenti il Capo d’Istituto potrà interdire le successive assemblee di classe e/o d’Istituto.
Gli ordini del giorno delle assemblee vanno esplicitati in maniera dettagliata e dovranno indicare, per ogni argomento, il nome o i nomi dei relatori ed il tempo presumibile della durata degli interventi.
Alle assemblee può essere richiesto da parte degli studenti l’intervento di docenti o esperti esterni i quali potranno essere contattati a cura del Comitato studentesco o attraverso l’intervento del Capo d’Istituto e, in quest’ultimo caso, l’assemblea dovrà essere richiesta con almeno 15 giorni d’anticipo, onde ottenere l’autorizzazione di cui all’art.10, comma 6 dello Statuto.
All’inizio dei lavori della prima assemblea di Istituto deve essere eletto il Presidente dell’assemblea ed il Segretario che possono durare in carica tutto l’anno scolastico oppure essere eletti all’inizio di ogni assemblea.
Sia nelle assemblee di classe che in quelle d’Istituto, il Presidente coordinerà i lavori ed il Segretario redigerà un verbale, su apposito registro debitamente approntato, sul quale dovranno essere indicati oltre ai nominativi del Presidente e Segretario, l’Ordine del Giorno, l’ora di inizio, il resoconto dei vari interventi ed in maniera circostanziata, l’indicazione degli eventuali suggerimenti pratico - operativi per la soluzione dei problemi discussi ; alla fine l’ora di chiusura dei lavori e la firma in calce del Presidente e del Segretario. Tale verbale dovrà essere consegnato in Presidenza entro il terzo giorno successivo all’assemblea.
Per la stesura dell’Ordine del giorno e per stabilire la data delle assemblee d’Istituto, si dovrà ricorrere ad orari extra - scolastici. La richiesta di assemblea si farà pervenire, da parte del Comitato Studentesco e del Presidente dell’assemblea d’Istituto, attraverso il personale ausiliario, alla Dirigenza Scolastica che provvederà a far raccogliere le firme di adesione nelle varie classi ed a predisporre apposita circolare autorizzando l’assemblea.
E’ fatto espresso divieto, a tutti gli allievi, di girare per le classi durante le ore di lezione in quanto gli eventuali e possibili contatti fra i vari rappresentanti di classe potranno aversi durante l’intervallo, durante il primo modulo o nelle ore pomeridiane.
Non possono aver luogo né assemblee di classe né di Istituto nel mese conclusivo delle lezioni.
Per quanto non qui disposto si rimanda alla normativa vigente.
Art. 16 - Assemblee dei genitori
Previste dall’art.45 del D.P.R. 416 del 30/5/1974, ad esse possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico, gli Insegnanti e gli Studenti. Il Dirigente Scolastico sollecita, tramite avviso scritto le assemblee, in ogni caso, in occasione delle elezioni scolastiche ed ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure su richiesta in tal senso del Consiglio d’Istituto. Il funzionamento è regolato dall’art.12 dello Statuto
Art. 17 - Diritti e Doveri
A) Norme generali :
* Per ciò che concerne diritti e doveri di carattere generale si richiama integralmente quanto espresso dal Piano dell'Offerta Formativa, con la precisazione che a nessuno è consentito di occupare totalmente o parzialmente, al di fuori delle specifiche e circoscritte autorizzazioni degli organi competenti, spazi comuni all’interno o all’esterno dell’edificio scolastico. E’ altresì proibito di limitare o impedire, attraverso costrizioni fisiche o psicologiche, il libero esercizio del diritto di fare scuola. In caso di mancata osservanza delle precedenti prescrizioni il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva, fermo restando le responsabilità penali, vaglieranno le responsabilità individuali e collettive e adotteranno tutti i provvedimenti necessari all’immediato ripristino della legalità.
B) Norme per gli alunni :
* Agli alunni è garantita la libertà di apprendimento ed il diritto ad una prestazione didattica corrispondente a buoni livelli di formazione generale e professionale, nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona umana riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dalle altre leggi dello Stato.
* Agli alunni è inoltre garantito il diritto alla continuità dell’apprendimento.
* Gli alunni e le famiglie hanno diritto di essere adeguatamente e periodicamente informati sui livelli di apprendimento acquisiti e sui criteri di valutazione adottati.
* E’ diritto-dovere delle famiglie svolgere un ruolo di collaborazione attiva con l’Istituto, al fine di salvaguardare i diritti e di sollecitare i doveri dei propri figli.
* All’interno dell’Istituto gli alunni devono tenere sempre un comportamento educato e dignitoso anche per ciò che riguarda l’abbigliamento che dev’essere decoroso ed in sintonia con le finalità educative della scuola.
* Gli alunni non possono usare nell’ambito dell’Istituto cellulari o altri dispositivi elettronici se non autorizzati dai docenti per motivi del tutto eccezionale.
* Devono usare, nei confronti degli insegnanti e di tutto il personale scolastico, il rispetto dovuto a chi lavora per la loro formazione civile, morale e professionale.
* Gli alunni devono essere presenti in aula all’inizio del primo modulo; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio dello stesso.
* Gli alunni assenti sia maggiorenni che minorenni saranno riammessi a scuola in seguito a dichiarazione scritta di uno dei genitori circa i motivi dell’assenza. Resta inteso che il Dirigente Scolastico nonostante tale dichiarazione, può non giustificare le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili.
* Non sono ammessi ritardi ; solo in caso di gravi e comprovati motivi, il Dirigente Scolastico o suo delegato consentiranno l’ingresso oltre l’inizio del secondo modulo in seguito a richiesta scritta dai genitori.
* Non saranno, di norma, consentite entrate in ritardo dopo il primo modulo di lezione.
* Saranno consentite uscite anticipate solo dopo le ore 12.00 per gravi e comprovate ragioni e solo se con richieste fatte personalmente dai genitori.
* La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, assemblee, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
* Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni comporteranno la riduzione del punteggio nella graduatoria di merito, come disposto dall’art.19 del presente Regolamento.
* Il diario scolastico, il libretto scolastico o altro documento consegnato ad ogni alunno all’inizio di ciascun anno scolastico, contiene in allegato fogli per la giustificazione delle stesse, essi dovranno essere utilizzati dai genitori per la giustifica delle assenze previa apposizione, unatantum, in apposito spazio, della firma dinanzi al Dirigente Scolastico o suo delegato o, nell’impossibilità, dinanzi ad un funzionario delegato dal Sindaco del Comune di residenza.
* Ogni alterazione della scrittura è considerata grave offesa alla disciplina e sarà passibile di punizione.
* Le assenze collettive non saranno comunque ritenute giustificate fatto salvo il caso di esibizione di certificato medico o altra certificazione equivalente ritenuta idonea dal Dirigente Scolastico.
* Per le assenze superiori a 5 giorni si esigerà, oltre la giustificazione scritta, il certificato medico attestante che l’allievo è in grado di riprendere le lezioni.
* Durante le ore di lezione gli alunni non devono uscire dalle aule, salvo il caso di assoluta necessità ed urgente bisogno, previo permesso da parte del docente .
* Nelle ore di Educazione Fisica e Laboratorio e per qualsiasi spostamento all’interno dell’Istituto gli alunni sono accompagnati dal docente.
* Per consentire un’adeguata pulizia di tutti i locali dell’Istituto, da parte del personale ausiliario, si raccomanda di buttare i rifiuti negli appositi cestini e di lasciare la classe, al termine delle lezioni, nel modo più ordinato possibile.
* Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene ordinatamente, per piani, e con la vigilanza del personale docente e non docente. Durante l’uscita dalla scuola e anche al di fuori della scuola gli alunni dovranno tenere un comportamento consono alla loro dignità di studenti e al loro livello culturale e debbono essere in ogni momento consapevoli che un comportamento scorretto, o peggio, un’azione deplorevole posta in essere da loro sminuisce, oltre al loro decoro personale, la stima della Scuola e la considerazione di questa nella pubblica opinione.
* E’ assolutamente vietato agli alunni di uscire dalla classe in assenza del docente.
* Ciascun alunno, di norma ed in assenza di specifiche circolari tese a regolare particolari situazioni, può conferire con il Dirigente Scolastico o con i suoi collaboratori. In tale circostanza l’alunno richiedente sarà accompagnato in Presidenza da un ausiliario, solo al di fuori dell’orario previsto per i 36 moduli di lezione. Nello stesso periodo di tempo, e sempre con autorizzazione del docente, gli alunni potranno usufruire del servizio di Segreteria.
* La scuola deve essere rispettata anche nella sua struttura materiale. Deturpare le pareti con segni o scritte è una grave mancanza. Non devono essere danneggiati suppellettili e attrezzature scolastiche. Ogni alunno è responsabile, anche disciplinarmente, dagli eventuali danni da lui arrecati al banco o al suo posto di lavoro. Ove non sia possibile individuare i responsabili di eventuali danni, l’importo sarà addebitato all’intera classe o a tutte le classi del plesso.
* Il personale ausiliario, i rappresentanti di classe e i docenti (qualora ne vengano a conoscenza) sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico qualunque danno, in modo che lo stesso possa essere velocemente riparato con addebito delle spese ai responsabili. A tal proposito, gli studenti debbono considerare tutto quanto appartiene alla scuola un bene pubblico di cui essi sono i beneficiari ma anche i gelosi responsabili custodi.
* Durante l’intervallo i docenti vigileranno in prossimità dell’aula, mentre la vigilanza nei corridoi e nei bagni sarà assicurata dal personale ausiliario e da n° tre alunni per servizio igienico (che ne risponderanno direttamente al Dirigente Scolastico). A questi alunni, nominati dal Comitato Studentesco e a tutti gli alunni che assumono incarichi di responsabilità, relativamente a vigilanza o servizio d’ordine o altri incarichi a servizio dell’Istituzione Scolastica formalmente assegnati dal Dirigente Scolastico, sarà assegnato un buono di punti 50 nella graduatoria di merito di cui all’art.19 del presente Regolamento.
* E’ fatto divieto agli alunni di lasciare incustoditi nei locali scolastici denaro o oggetti di valore.
C) Norme per i docenti
* I docenti, nel rapporto con gli allievi, colloquiano in modo pacato e teso al convincimento e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti.
* Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti operano in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. All’uopo il Dirigente Scolastico prevederà apposito spazio sul Registro di Classe.
* E’ consentito l’utilizzo, ai fini didattici, di suppellettili, attrezzature e laboratori in dotazione all’Istituto a tutti i docenti che ne facciano motivata richiesta. Il Dirigente Scolastico, entro due giorni dalla richiesta, definirà orari e modalità di effettivo utilizzo. Per rendere il più possibile operante questa norma, il Consiglio d’Istituto e il Dirigente Scolastico opereranno in modo che venga predisposto apposito locale adibito a centro di scrittura elettronica con dotazione di apposite attrezzature.
* I docenti responsabili dei laboratori appronteranno entro il 31 ottobre l’orario per l’utilizzazione degli stessi da parte di tutte le classi interessate.
* In mancanza di espressa programmazione di particolari attività scolastiche da parte degli OO.CC. preposti, gli insegnanti non sono tenuti a recarsi a scuola nei periodi delle vacanze natalizie, pasquali e comunque quando si realizzi la sospensione delle attività didattiche, sempre che non siano convocati per indilazionabili motivi, o non siano programmate attività collegiali.
* I docenti possono autorizzare l’uscita dalla classe solo a un alunno per volta e solo in caso di assoluta necessità.
* Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi : in tal caso la sorveglianza deve essere assicurata dal supplente o dal personale ausiliario.
* In nessun caso il docente si recherà dal D.S. o suo delegato per la discussione immediata di una nota disciplinare ed in presenza dell’allievo, se non in circostanze gravissime ove sussista il pericolo per la pubblica incolumità, e comunque sempre con la serenità necessaria alla discussione di un provvedimento che inciderà sulla carriera scolastica dell’allievo. In tali circostanze si seguirà l’iter predisposto dal progetto d’Istituto “Bravi ragazzi …. si diventa”.
* I docenti possono accedere agli Uffici di Segreteria per il disbrigo delle pratiche personali, solo nelle ore in cui siano liberi dalle lezioni e preferibilmente durante l’orario di ricevimento.
* L’uso del telefono in dotazione all’Istituto è consentito solo per ragioni di servizio e su autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato.
* Il cambio dei docenti al termine delle lezioni deve avvenire il più velocemente possibile per non lasciare gli alunni senza la dovuta sorveglianza.
* I docenti, durante le ore a disposizione, sono tenuti a rimanere in sala professori per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.
* E’ fatto divieto assoluto a chiunque di fumare negli ambienti dell’Istituto frequentati dagli allievi e comunque nei locali individuati dalle vigenti disposizioni.
* Gli Insegnanti coordinatori nominati dal Collegio dei Docenti informeranno il Dirigente Scolastico di assenze ripetute o comunque ritenute non giustificabili degli alunni e cureranno l’attivazione delle procedure per informare le famiglie.
* Le richieste di fotocopie al personale addetto vanno effettuate per tempo e sempre personalmente dal docente, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.
D) Norme per il personale ausiliario:
* Il personale ausiliario non può allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnato.
* Il personale ausiliario responsabile del piano deve segnalare al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore, con la massima sollecitudine, l’eventuale classe scoperta e assicurare, fino all’arrivo del docente, la vigilanza sulla stessa.
* Il personale ausiliario dovrà curare la pulizia e l’igiene degli ambienti a lui assegnati.
* Il personale ausiliario segnalerà immediatamente alla Dirigenza Scolastica eventuali furti o danni che si verifichino alle suppellettili, attrezzature, impianti e dotazioni della scuola.
* L’orario del personale ausiliario dovrà subire i necessari adattamenti in funzione della imprescindibile necessità che l’Istituto sia aperto anche nelle ore pomeridiane per le attività programmate dagli OO.CC. A tal uopo il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi o un docente incaricato dal Dirigente Scolastico fornirà al Consiglio d’Istituto un’ipotesi di utilizzazione annuale tenendo conto della possibilità di effettuare taluni lavori di pulizia anche nelle ore pomeridiane.
Art. 18 - Compiti del Tutor.
I compiti del Tutor sono:
1. Illustrare e far sottoscrivere a ciascun alunno e alle rispettive famiglie il “Patto sociale di corresponsabilità” contenente una definizione condivisa di diritti e doveri tra Famiglia e Scuola.
2. compilare il Registro di Classe nelle parti generali e annotare nell’apposita sezione i numeri telefonici cellulari indispensabili per il contatto tempestivo con le Famiglie.
3. Fare l’appello ai fini del regolamento disciplinare;
4. Controllare il possesso del libretto dello studente ai fini del regolamento disciplinare;
5. Annotare sul libretto dello studente tutti i provvedimenti disciplinari e far annotare agli alunni gli incontri periodici scuola-famiglia e quant'altro ritiene necessario, controllando e pretendendo la firma dei genitori per l'avvenuta notifica;
6. Coordinare il Consiglio di Classe e redigere il verbale delle relative sedute;
7. verificare, ed ove necessario sollecitare i colleghi del Consiglio di Classe a registrare nell’apposito spazio del Giornale di Classe i tempi necessari agli alunni per il lavoro domestico stabilito ad inizio di anno scolastico.
8. Rilevare le assenze , i ritardi e quant’altro previsto dal successivo art.19 punto A) e compilare i relativi modelli prestampati;
9. Illustrare agli alunni il “P.O.F.”, la “Carta dello studente”, il “Regolamento Interno” e la "normativa vigente riguardo l'Autonomia, l'Obbligo Scolastico e l'Esame di Stato";
10. Svolgere attività di accoglienza;
11. Illustrare le attività degli Organi Collegiali;
12. Tenere i contatti con le famiglie comunicando telefonicamente e tempestivamente ritardi ed assenze collettive ed individuali soprattutto se ripetute;
13. Raccogliere dati e informazioni, dai diversi docenti, utili alla gestione dell’andamento didattico-disciplinare della classe;
14. Tenere aggiornati i modelli relativi alle statistiche riferite alla classe;
15. Predisporre grafici da aggiornare e tenere affissi in classe, anche in riferimento alla composizione dell’organigramma e degli Organi Collegiali (Organigramma Generale, Consiglio di Classe, Rappresentanze Studentesche);
16. Tenere collegamenti con ogni rappresentante degli studenti;
17. Fornire alla Commissione Monitoraggio la documentazione di sintesi dell’attività di tutoraggio svolta.
18. Gestire i provvedimenti disciplinari secondo il piano proposto dal progetto d’Istituto “Bravi ragazzi ….. si diventa”.
Per l’espletamento di tale funzione al docente tutor sarà consegnata una cartella contenente:
- Copia del “Patto sociale di corresponsabilità”;
- scheda personale degli alunni,
- stralcio del Regolamento d’Istituto relativo agli artt. 17,18,19 e 20;
- Copia della scheda di “Conversione di provvedimenti disciplinari”;
- Copia del progetto “Bravi ragazzi …… si diventa”.
Art. 19 – Graduatoria di merito degli studenti.
La partecipazione degli alunni alle attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, va incentivata; nello stesso tempo sono da scoraggiare i comportamenti e gli atteggiamenti scorretti nei confronti di tutta la comunità scolastica e delle Istituzioni in genere.
A tal proposito, all’inizio di ogni anno scolastico verranno assegnati 500 punti a ciascun alunno.
I punti assegnati saranno man mano incrementati e/o decurtati secondo i criteri e le mancanze di seguito specificate, ottenendo una graduatoria che consentirà di premiare chi avrà più punteggio e di penalizzare chi ne avrà di meno, anche nel corso dello stesso anno scolastico.
La graduatoria, predisposta da un collaboratore del Dirigente Scolastico, sarà affissa all’albo dell’Istituto ed aggiornata periodicamente, ed in particolare alle date del 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio, affinché gli alunni siano sempre a conoscenza della posizione occupata in graduatoria.
Alla fine di ciascun anno scolastico verrà stilata una graduatoria per carriera ai fini dell’assegnazione di eventuali borse di studio. Tale graduatoria verrà compilata in base alla media dei punteggi annualmente ottenuti
A) Incremento del punteggio
- 3 punti per la presenza sin dal primo modulo con ingresso a Scuola dalle ore 08.00 alle ore 08.15;
- 2 punti per la presenza sin dal primo modulo con ingresso a Scuola dalle ore 08.15 alle ore 08.35 ;
- 1 punto per la presenza dal secondo modulo con ingresso a Scuola oltre le ore 08.35
B) Casi previsti per la riduzione del punteggio
- 1 punto per ogni giorno di ritardo nella giustifica delle assenze e dei ritardi;
- 2 punti per gli alunni sprovvisti del libretto dello studente;
- 3 punti per le uscite anticipate;
- 5 punti per i provvedimenti disciplinari presi dai docenti. A tal proposito, per criteri di equità ed omogeneità, i docenti avranno cura di registrare, nell’apposito spazio riservato sul Registro di Classe, tutte le manchevolezze degli alunni, compreso il fumo, l’uso dell’ascensore senza autorizzazione, scorrettezze commesse durante l’uscita della scuola e tutto ciò che oltre al richiamo del docente potrebbe poi dar seguito ad altri tipi di sanzione;
- 10 punti per i provvedimenti disciplinari presi dal Dirigente Scolastico;
B) Premi
I primi dieci classificati, che siano ammessi alla classe successiva entro lo scrutinio di giugno, avranno diritto ad un buono di € 100,00 per viaggi d’istruzione programmati dalla scuola o per l’acquisto di libri di testo.
Ai classificati fra l’undicesimo e il ventesimo posto, che siano ammessi alla classe successiva entro lo scrutinio di giugno, saranno assegnati buoni, per l’acquisto di libri di testo o materiale di cancelleria, del valore di € 50,00.
Infine i primi cinquanta classificati avranno diritto all’esonero del contributo scolastico per l’iscrizione all’anno successivo.
Il diritto a ricevere i premi decade se l’avente diritto chiede il N.O. per il trasferimento in altro Istituto.
Inoltre la posizione occupata in graduatoria potrà influire sull’attribuzione del credito scolastico nei limiti previsti dalla legge.
C) Penalità
Gli ultimi cento in graduatoria con un punteggio inferiore a 600 al 30 novembre, 700 al 28 febbraio e 800 al 31 maggio:
- non godranno della riduzione di versamenti in caso di attività che lo prevedono (come ad esempio i viaggi d’istruzione);
- Non riceveranno i contributi dalla scuola per attività facoltative;
- Verranno esclusi dall’attribuzione del credito formativo;
- Saranno esclusi con precedenza da tutte le attività che prevedono una selezione per la partecipazione.
Art. 20 - Disciplina.
Fa parte integrante del presente regolamento l’art.4 del D.P.R. n.249/98 e s.m.i. che di seguito si riporta integralmente:
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione e' costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Al fine di evitare ripercussioni negative sul profitto, in tutti i casi in cui è comminata la sanzione dell’allontanamento dall’Istituzione Scolastica, come ad esempio la sospensione senza obbligo di frequenza, è comunque prevista per l’allievo la possibilità di frequentare le lezioni a condizione che a queste sia presente almeno uno dei genitori, con le modalità previste dall’Istituzione Scolastica.
a) Comportamenti configuranti mancanze disciplinari.
Questi comportamenti si possono suddividere in quattro gruppi:
I) - Mancato adempimento dell’obbligo di frequenza regolare delle lezioni;
II) - Mancato rispetto formale e/o sostanziale del Capo d’Istituto;
- Mancato rispetto formale e/o sostanziale del Corpo Docente;
- Mancato rispetto formale e/o sostanziale del personale Ausiliario
- Mancato rispetto formale e/o sostanziale dei compagni.
III)- Mancato rispetto dei principi che regolano la libertà di espressione e delle regole morali del vivere civile
IV)- Danneggiamento del patrimonio scolastico e della sua struttura.
b) Sanzioni.
I) Per il primo gruppo di sanzioni è previsto il richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente. Il perdurare di un simile comportamento sarà sancito con provvedimento disciplinare più grave. Per il secondo gruppo di infrazioni è previsto l’allontanamento dalla scuola da 1 a 15 giorni deliberati dal Consiglio di Classe secondo un principio di gradualità in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.
II) Per il terzo gruppo di infrazioni è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica per un minimo di 1 ad un massimo di 15 giorni, deliberati dal Consiglio di Classe secondo un principio di gradualità in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa, oltre ad un risarcimento in forma specifica per eventuali danni morali e materiali provocati. (Es. Una falsa e tendenziosa diffusione di notizie comporterà una pubblica smentita in sede di assemblea, su giornalino o con cartelloni affissi a scuola a spese dell’alunno).
III) Per il quarto gruppo di infrazioni oltre all’eventuale sospensione dalla frequenza comminata a norma del D.P.R.. n.249/98 e s.m.i. è previsto il risarcimento del danno in moneta accompagnato o sostituito da risarcimento tramite lavoro socialmente utile da realizzare sotto sorveglianza. Qualora ricorrano più infrazioni eterogenee tra loro si procederà al cumulo di sanzioni, fino all’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sino al termine dell’anno scolastico, l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale, la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di Studi, da parte del Consiglio d’Istituto.
Nei periodi di allontanamento superiore a 15 gg. la Scuola, in collaborazione con la famiglia dello studente e, ove necessario con i Servizi Sociali e l’Autorità Giudiziaria, si attiverà per la realizzazione di un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
c) Organi competenti all’erogazione delle sanzioni.
Le sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica saranno irrogate dal docente, dal tutor della classe o, eventualmente, dal Dirigente Scolastico.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni sarà comminata dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sarà comminata dal Consiglio di Istituto.
d) Impugnazioni.
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia.
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 gg.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Art. 21 - Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre.
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:
a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche - nei limiti del possibile - nelle ore pomeridiane;
b) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie e audiovisive da acquistare.
Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli Organi Collegiali della scuola.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, e, nei casi di necessità, ad altre scuole.
La biblioteca deve essere aperta a tutte le componenti scolastiche anche nelle ore di lezione.
Il bibliotecario può essere affiancato da una o più persone in funzione delle necessità di utilizzazione della biblioteca stessa.
Il bibliotecario deve essere sempre in grado di avere un quadro esatto e aggiornato dell’andamento dei servizi : situazione inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nella restituzione e relativi solleciti.
Il bibliotecario deve concordare con il Preside l’orario della biblioteca e i giorni di apertura.
Il bibliotecario, alla fine di ciascun anno, redigerà una breve relazione sull’andamento della biblioteca e sulle necessità della stessa, che invierà agli Organi Collegiali.
Docenti, alunni e genitori possono avanzare proposte di acquisto di nuovi libri e/o videocassette al Consiglio d’Istituto.
I volumi e le videocassette potranno essere dati in prestito per non più di 15 gg., rinnovabili, e dovranno comunque essere restituiti entro la data del 20 maggio.
E’ consentito l’uso delle attrezzature didattico - tecnico - scientifiche e sportive anche in ore pomeridiane per studi, ricerche ed altre attività, purché in presenza di un Docente responsabile delle dotazioni o di un suo delegato e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. L’uso delle attrezzature è consentito anche ad altre istituzioni purché vi sia apposita richiesta al Consiglio d’Istituto, il quale decide nell’ambito delle proprie competenze.
Art.22 – Integrazione Commissione POF e Regolamento Interno.
La Commissione POF e Regolamento Interno, in materia di Regolamento Interno può essere integrata con la partecipazione due genitori e due alunni. Questi potranno essere eletti in occasione delle elezioni degli organi collegiali.



